Prevenzione della Corruzione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 10, c. 8, lett. a)
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 43, c. 1;
Decreto Legislativo n. 39/2013, Art. 18, c. 5;
Legge 190/2012, Art. 1, c. 3, c. 8, c. 14.
Obblighi normativi
Sezioni collegate
Documenti
Canali di segnalazione Whistleblowing
WHISTLEBLOWING: IN COSA CONSISTE
La disciplina sul Whistleblowing prevede un sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, tali da ledere l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Dal 15 luglio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina nazionale, in attuazione della
direttiva UE 2019/1937:
La disciplina sul Whistleblowing prevede un sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, tali da ledere l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Dal 15 luglio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina nazionale, in attuazione della
direttiva UE 2019/1937:
PERCHE’ SEGNALARE?
Segnalare violazioni di disposizioni normative, nazionali ed europee (intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione) è espressione di senso civico e trasparenza.
Trasparenza delle pubbliche amministrazioni significa prevenzione della corruzione e impulso alla partecipazione civica. In senso più ampio, è comunicazione volta al rispetto, al sostegno e alla tutela della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
Segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) tali violazioni, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non è quindi delazione, ma salvaguardia dell’interesse pubblico, a tutela del pieno esercizio della cittadinanza.
Per questo, la legge garantisce la riservatezza della segnalazione (whistleblowing) e dell’identità del segnalante (whistleblower), prevedendo apposite misure di protezione.
L’obiettivo della disciplina nazionale ed europea è quello di incoraggiare segnalazioni al fine di far emergere, e così prevenire per il futuro e contrastare nel presente, fatti illeciti di diversa natura.
CHE COSA SI PUO’ SEGNALARE?
La segnalazione deve riguardare informazioni sulle violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all’interno della struttura organizzativa, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico.
Possono essere oggetto di segnalazione sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che possano prevedersi sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Si tratta di comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
CHE COSA NON SI PUO’ SEGNALARE TRAMITE IL CANALE DEL WHISTLEBLOWING?
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile e che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
La segnalazione deve riguardare informazioni sulle violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all’interno della struttura organizzativa, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico.
Possono essere oggetto di segnalazione sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che possano prevedersi sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Si tratta di comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
CHE COSA NON SI PUO’ SEGNALARE TRAMITE IL CANALE DEL WHISTLEBLOWING?
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile e che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
CHI PUO’ SEGNALARE?
Il segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Possono effettuare una segnalazione, nell’interesse dell’integrità di questa Amministrazione ed in applicazione di quanto previsto dal decreto sopra citato:
a) i dipendenti dell’Amministrazione;
b) i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari ed i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l’Amministrazione;
c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell’Amministrazione;
d) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione.
I soggetti elencati possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:
- prima dell’inizio del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- durante il rapporto giuridico con l’Amministrazione;
- successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.
COME FARE UNA SEGNALAZIONE?
Questa sezione è dedicata alla segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del C.I.S.S. di Borgomanero, da intendersi come canale interno prioritario in tutti i casi di segnalazione riguardanti questo Ente (link).
È attiva una piattaforma di segnalazione interna che ne consente l’invio al RPCT in modalità protetta e crittografata a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante e dell’eventuale facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto di essa e della relativa documentazione.
Istruzioni per l'uso del canale preferenziale di segnalazione interna Whistleblowing (link all’accesso alla piattaforma)
L’atto organizzativo disciplina anche le modalità di gestione di eventuale segnalazione cartacea (non preferenziale).
La legge prevede anche la possibilità di utilizzare, in casi residuali e specifici, il canale esterno presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, la divulgazione pubblica e la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile (per le quali si rinvia al d.lgs. n. 24 del 2023 e alle precisazioni della stessa ANAC).
In particolare, è possibile effettuare una segnalazione esterna all’ANAC (art. 6 D.Lgs. n. 24 del 2023), secondo i canali e gli indirizzi individuati dall’Autorità stessa (link), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto. Si prevede che i segnalanti possano utilizzare il canale esterno (ANAC) solo nei seguenti casi:
• non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
• la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
• la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Possono effettuare una segnalazione, nell’interesse dell’integrità di questa Amministrazione ed in applicazione di quanto previsto dal decreto sopra citato:
a) i dipendenti dell’Amministrazione;
b) i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari ed i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l’Amministrazione;
c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell’Amministrazione;
d) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione.
I soggetti elencati possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:
- prima dell’inizio del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- durante il rapporto giuridico con l’Amministrazione;
- successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.
COME FARE UNA SEGNALAZIONE?
Questa sezione è dedicata alla segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del C.I.S.S. di Borgomanero, da intendersi come canale interno prioritario in tutti i casi di segnalazione riguardanti questo Ente (link).
È attiva una piattaforma di segnalazione interna che ne consente l’invio al RPCT in modalità protetta e crittografata a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante e dell’eventuale facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto di essa e della relativa documentazione.
Istruzioni per l'uso del canale preferenziale di segnalazione interna Whistleblowing (link all’accesso alla piattaforma)
L’atto organizzativo disciplina anche le modalità di gestione di eventuale segnalazione cartacea (non preferenziale).
La legge prevede anche la possibilità di utilizzare, in casi residuali e specifici, il canale esterno presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, la divulgazione pubblica e la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile (per le quali si rinvia al d.lgs. n. 24 del 2023 e alle precisazioni della stessa ANAC).
In particolare, è possibile effettuare una segnalazione esterna all’ANAC (art. 6 D.Lgs. n. 24 del 2023), secondo i canali e gli indirizzi individuati dall’Autorità stessa (link), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto. Si prevede che i segnalanti possano utilizzare il canale esterno (ANAC) solo nei seguenti casi:
• non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
• la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
• la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Ultimo aggiornamento pagina: 06/12/2024 09:35:32
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